A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art.4, è stata aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da COVID in ambiente scolastico.
Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.
GESTIONE DEI CASI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (scuola “media”).
Si riportano le indicazioni per la gestione dei casi, nella scuola secondaria, come disciplinati dal Decreto Legge 1/2022 e recepiti dalla circolare congiunta de Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute prot. 11 Dell’8 gennaio 2022.
1. In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
- attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri).
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
2. In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
La nota congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute chiarisce che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
3. In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
DEFINIZIONE DI AUTOSORVEGLIANZA
Pare opportuno riportare di seguito il concetto di Auto-sorveglianza introdotto dal Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 e definito dalla circolare 0060136-30/12/2021 del Ministero della Salute. In regime di Auto-sorveglianza “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”. Pertanto al personale dipendente e gli alunni e alunne in regime di Auto-sorveglianza è fatto obbligo di indossare la FFP2 in ambiente scolastico.
Si ricorda che:
- Il Decreto legge 1/2022, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
- il Decreto legge 229/2021 ha introdotto i prezzi calmierati per l’acquisto delle mascherine FFP2
COSA PREVEDE LA NOTA 0060136-30/12/2021 DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN MERITO
La circolare aggiorna le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Omicron. Nello specifico:
- Per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dal COVID nei 120 giorni precedenti NON SI APPLICA LA QUARANTENA (sono in Auto-sorveglianza) ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID.
- Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici SI APPLICA LA QUARANTENA che ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della QUARANTENA prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Per quanto riguarda l’isolamento (provvedimento destinato ai chi ha contratto il COVID), la circolare prevede che i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
RIENTRO A SCUOLA
Per quanto riguarda il rientro a scuola si confermano le indicazioni precedentemente fornite.
Casi positivi: è necessaria la consegna del provvedimento di fine isolamento che viene emesso dal Dipartimento di prevenzione ASL con procedure informatizzate. Attualmente la Regione Toscana sta mettendo a punto una nuova procedura che dovrebbe superare l’invio degli SMS attualmente inviati prevedendo la compilazione di un link nel portale dedicato anche alle prenotazioni dei tamponi a cura diretta dei soggetti beneficiari.
Quarantene: è necessaria la consegna del provvedimento di quarantena che viene emesso dal Dipartimento di prevenzione ASL e del tampone negativo. Nelle more della ripresa funzionale del tracciamento da parte dell’autorità sanitaria, e in via provvisoria, potranno essere presentate autocertificazioni compilate sotto la diretta responsabilità del genitori/tutore dell’alunno/a o del dipendente.